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lunedì 20 aprile 2015

Costituzione&Responsabilita': Procedure inutili e dannose: eliminiamole!

 Nel Consiglio Comunale prossimo porteremo una mia proposta di legge regionale - ha dichiarato il vice-sindaco di San Nicola Arcella avente ad oggetto “delega ai Comuni, alle Province ed agli Enti Parco in materia di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. ed ii.”. La invieremo a tutti i Consiglieri Regionali ed agli altri Comuni, perché, come prevede il primo comma dell’articolo 39 dello Statuto Regionale, se ne condividono il contenuto, possano farla propria ed avviare l’iter legislativo in Consiglio Regionale. Intendiamo così condurre una iniziativa tesa ad eliminare inutili, farraginose e dannose procedure burocratiche che creano solo disagi, perdite di tempo e di denaro, ai cittadini, agli operatori economici ed agli enti locali. Lo facciamo partendo dall’esempio forse più significativo ed emblematico che esiste attualmente in Calabria: il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Naturalmente altre iniziative analoghe potranno partire dai singoli Comuni e noi preannunciamo la nostra immediata disponibilità a valutarle ed a farle proprie. Così come saremo grati a tutti i Consiglieri Regionali che dimostreranno concretamente la loro attenzione a tali problematiche. Oggi, per ottenere il rilascio di una autorizzazione paesaggistica il cittadino deve presentare il progetto al Comune che deve attestare la conformità urbanistica dell’opera, poi presentare il tutto alla Provincia, che effettua una sua istruttoria ed inoltra la richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, che effettua la reale verifica di compatibilità paesaggistica, dopo di che ritorna tutto di nuovo alla Provincia per il rilascio dell’autorizzazione. Se durante l’iter procedurale vengono richiesti elementi integrativi o chiarimenti, i tempi e le procedure si dilatano ulteriormente. Chiunque, cittadino o istituzione locale ha il sacrosanto diritto, massimo in due mesi, di sapere se può fare una cosa, oppure no. La proposta di legge ha questo obiettivo e si comprende subito che il passaggio inutile, da eliminare, è quello provinciale, perché la competenza urbanistica è in capo al Comune, mentre quella paesaggistica rimane alla Soprintendenza. Di altro non c’è proprio bisogno! Sono convinto che la Provincia, come ente intermedio di area vasta, non vada eliminata. Ad essa, però, vanno attribuiti ben più importanti compiti di quelli attuali, a cominciare dalla gestione di alcuni servizi ed infrastrutture sovracomunali e dalla futura attività di programmazione ed attuazione degli interventi comunitari. Ciò che va ridefinito è il rapporto fra Stato e Regioni, che rimane il vero problema di una riforma istituzionale che voglia mettere veramente mano al cattivo funzionamento delle Istituzioni Italiane. Nel merito. L’articolo 1 stabilisce che ai Comuni e agli Enti Parco sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. n.42/2004, per tutti gli interventi ricadenti all’interno dei propri ambiti territoriali, mentre rimane di competenza della Provincia il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di opere pubbliche d'interesse provinciale. L’articolo 2 fa riferimento al DPCM 12 dicembre 2005 per l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'articolo 146 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il D.lgs.n.42/2004. L’articolo 3 fa riferimento alle attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, la cui autorizzazione paesaggistica rimane di competenza dell'Assessorato Regionale ai Beni Ambientali. L’articolo 4 stabilisce, con una norma transitoria, che, qualora non sia stata ancora inviata la documentazione alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 comma 6 del D.lgs. n. 42/2004, i soggetti richiedenti l’autorizzazione paesaggistica hanno la facoltà di richiedere alla Provincia la restituzione della documentazione trasmessa, per avviare una nuova procedura tramite il soggetto istituzionale delegato ai sensi della presente legge. Questo il testo dell’articolato di legge relativo alla delega ai Comuni, alle Province ed agli Enti Parco in materia di rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. ed ii. Art. 1 (oggetto della delega) 1. Ai Comuni ed agli Enti Parco è delegato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. ed ii. per tutti gli interventi ricadenti all’interno dei propri ambiti territoriali. 2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse provinciale il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato alle Province. Art. 2 (documentazione richiesta) 1. La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'articolo 146 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo n. 42/2004, è quella individuata dal DPCM 12 dicembre 2005, (G.U. 31 gennaio 2006, n. 25). Art. 3 (attività di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) 1. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione paesaggistica, è rilasciata previo parere obbligatorio dell'Assessorato regionale ai Beni Ambientali. 2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse regionale l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dall'Assessorato ai Beni Ambientali. 3. Nel caso in cui sul progetto siano richiesti i pareri di diverse amministrazioni, l'Assessore regionale ai Beni Ambientali, promuove una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 241/1990. Art. 4 (disposizioni finali e transitorie) 1. Per le procedure in corso, qualora non sia stata ancora inviata la documentazione alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 comma 6 del D.lgs. n. 42/2004, i soggetti richiedenti l’autorizzazione paesaggistica possono fare richiesta alla Provincia di ottenere la restituzione della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi, per avviare la nuova procedura tramite il soggetto istituzionale delegato ai sensi della presente legge. 2. Ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, è abrogata. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

San Nicola Arcella,
18 aprile 2015
 Eugenio Madeo

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